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Reato di stalking e riavvicinamento della vittima

Cass. pen. Sez. V Sent., 20/01/2020, n. 17240 ha stabilito che “Nel reato di stalking o atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l’oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall’art. 612-bis cod. pen.”


Ne deriva che non assumono rilievo momenti transitori di attenuazione del malessere in cui la vittima ha ripristinato il rapporto o il dialogo con il proprio persecutore, nè tali momenti possono interrompere la continuità delittuosa ed impedire il configurarsi dell’abitualità della condotta.

Nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitualità del reato nè inficia la continuità delle condotte, quando sussista l’oggettiva e complessiva idoneità della condotta a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall’art. 612-bis c.p. (nella fattispecie esaminata l’imputato aveva importunato più volte la vittima, molestandola telefonicamente ed in modo continuativo, costringendola più volte a cambiare numero di telefono, minacciandola di morte insieme alla sua famiglia, utilizzando anche una pistola in un’occasione, e picchiandola più volte nel corso dell’anno 2014 con schiaffi, calci e pugni al volto e al corpo).

Autore: Giacomo Belisario