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Non solo la radiografia può provare il danno biologico

“Il danno alla salute può essere provato con fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali e non vi sono limiti normativamente imposti alla risarcibilità del danno.

Ciò che è indispensabile […] è che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) presuppone che chi lo invochi ne dimostri l’esistenza “al di là di ogni ragionevole dubbio“; per contro non è nemmeno pensabile che possa pretendersi il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, ipotetici, possibili, ma non probabili.”


E’ ciò che ha stabilito Cass. civ. Sez. VI – 3, con Ord. n. 20339 del 2020. Il danno biologico, infatti, è solo quello suscettibile di accertamento medico legale, e non quello che si possa ritenere sussistente sulla base di semplici intuizioni.

Nello specifico l’accertamento medico legale potrebbe anche negare l’esistenza di un danno alla salute in presenza di un esame strumentale positivo per l’attore (una frattura documentata con esame radiologico) e, al contrario ritenere sussistente un danno biologico “in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti dell’esistenza del danno e della sua genesi causale” e dunque in assenza di esame strumentale.


Infatti, ulteriori criteri di accertamento del danno biologico sono l’esame obiettivo (criterio visivo) e l’esame clinico. Pertanto, in caso di tamponamento non è necessaria la radiografia sul conducente ai fini della prova dell’esistenza del danno biologico, altrimenti verrebbe violato l’art. 138 cod. ass., andando ad escludere la risarcibilità di un danno “suscettibile di accertamento medico legale” solo perché quell’accertamento era stato compiuto senza l’ausilio di indagini strumentali.

Autore: Giacomo Belisario