Ha ritenuto Cass. pen. Sez. IV, 16/09/2020, n. 27242 che “In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente”.
Il d. Lgs. 81/2008 è tutto incentrato sull’esigenza di prevenzione di eventi illeciti da parte del datore di lavoro mediante la formazione e l’informazione dei propri lavoratori.
Al datore di lavoro, inoltre, compete la valutazione dei rischi correlati all’attività lavorativa e la redazione di un documento di sicurezza, ove sono contenute le misure di prevenzione e protezione oltrechè le procedure di attuazione delle stesse. In caso di mancata informazione ai lavoratori o in caso d’incompleta redazione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro (e senza che vi sia un ulteriore evento lesivo) possono configurarsi i reati (pur sempre contravvenzionali) previsti dall’art. 55 comma 5 lett. C) e comma 3 del d.Lgs. 81/2008.
Ebbene, nel caso di specie, nel documento di sicurezza non erano stati menzionati i rischi relativi all’abbattimento degli alberi in aree boschive. Accadeva che il lavoratore moriva nell’adempimento delle proprie mansioni e pertanto il datore di lavoro veniva condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalle violazioni di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro rispondeva a titolo di colpa specifica dell’evento morte del lavoratore, proprio perché la condotta imprudente dello stesso derivava inequivocabilmente dal mancato rispetto della normativa relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Autore: Giacomo Belisario

