Cass. pen. Sez. IV Sent., 19/02/2019, n. 32477, ha stabilito che “In tema di reati colposi, il direttore sanitario di una casa di cura privata è titolare, in virtù dei poteri di gestione e organizzazione della struttura a lui spettanti, di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione (c.d. “colpa da organizzazione”), derivante dall’inottemperanza all’obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di reati, sempre che questi non siano ascrivibili esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura”.
Orbene, la legge prevede che anche in una casa di cura privata debba essere obbligatoriamente nominato un direttore sanitario, legato da un rapporto diretto con la ASL, il quale “assume la responsabilità della gestione della casa di cura sotto il profilo sanitario e, per quanto attiene all’organizzazione, dei diversi servizi tecnici della casa di cura stessa. I compiti del direttore sanitario si sono successivamente estesi all’espletamento di compiti di controllo, vigilanza e sorveglianza previsti da ulteriori fonti legislative.”
Nel caso in esame veniva pertanto accertata la responsabilità del direttore sanitario di una casa di cura per la morte di una signora a seguito di parto gemellare, in ragione della comprovata carenza di scorte di sangue, dell’assenza di specifici protocolli, e della mancanza di procedure di chiamata di strutture pubbliche o strutture private migliori per far fronte a situazioni emergenziali.
Ebbene, nel caso di specie, la condotta del direttore sanitario, configurante il reato di omicidio colposo, è stata ritenuta ravvisabile nella mancanza di prevenzione della possibile sottovalutazione del rischio da parte del medico curante della casa di cura privata, oltrechè nella mancata predisposizione di un adeguato sistema informativo che, se esistente e correttamente applicato, avrebbe imposto il trasferimento della paziente verso altra struttura maggiormente attrezzata.
Dunque, la condotta imprudente del direttore sanitario “si aggiungeva a quella dei medici, i quali avrebbero dovuto tener conto delle condizioni della struttura e della paziente, nonchè dell’assenza di precise direttive in materia, così da determinarsi diversamente e adottare maggiori cautele per prevenire situazioni di emergenza”.
Autore: Giacomo Belisario

