La recentissima sentenza della Cassazione penale, Sez. V, n. 27883 del 19 luglio 2021, ha stabilito che “In tema di cause di reati contro la persona, l’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’art. 591 c.p., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo.
Ne discende che risponde di tale delitto il genitore che lasci incustodito anche se per pochi minuti all’interno dell’autovettura il proprio figlio, bastando per l’integrazione del reato uno stato, sia pure potenziale, di pericolo per l’incolumità del minore o dell’incapace in dipendenza dell’abbandono, onde l’abbandono è punibile anche se temporaneo”.
Nel caso di specie la bambina di 5 anni veniva lasciata dal padre da sola in macchina nel parcheggio di un supermercato, con il finestrino abbassato per prendere aria, debitamente allacciata al seggiolino e per la durata complessiva di 5 minuti.
Nonostante ciò, la Cassazione ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 591 c.p., poiché, a prescindere dalle modalità della condotta, ad essere punita è qualsiasi azione o omissione che possa mettere in pericolo, anche potenzialmente, la vita o l’incolumità del minore (o dell’incapace).
Ebbene, il fatto che l’abbandono della minore fosse perdurato solo per 5 minuti non ha fatto in alcun modo far venire meno la penale responsabilità del padre in quanto, a prescindere dalle tempistiche dell’abbandono, lasciare una minore da sola in macchina può sempre essere sufficiente a dar luogo ad un potenziale pericolo.
Autore: Giacomo Belisario

