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emotrasfusione: normativa per i Testimoni di geova

La Corte di Cassazione Civile, Sez. III, con sent. n. 29469 del 23.12.2020 ha stabilito il seguente principio di diritto:

“Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purchè dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita”.

Ne discende che il testimone di Geova ha sempre il diritto di rifiutare le cure, anche se tale rifiuto può determinare la morte e anche se prima dell’emotrasfusione aveva accettato il trattamento sanitario.

Nel caso di specie, l’accettazione dell’intervento di laparotomia esplorativa da parte del paziente, secondo gli Ermellini, non ha implicato automaticamente l’immediata accettazione anche dell’emotrasfusione.

Infatti, la dichiarazione anticipata di dissenso all’emotrasfusione, la quale può essere richiesta da un’eventuale emorragia causata dal trattamento sanitario, non può essere neutralizzata dal consenso prestato a quest’ultimo.

Autore: Giacomo Belisario