committente-e-appaltatore

sicurezza Sui luoghi di lavoro

La seguente sentenza fa luce sulle responsabilità penali del committente circa la sicurezza dei luoghi di lavoro.

La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con sentenza n. 15697 del 22.05.2020, ha stabilito, riprendendo il principio di diritto enunciato Sent. della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, n. 38200 del 12/05/2016 secondo cui

“In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorchè gli stessi tengano condotte imprudenti, purchè non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata”

che il committente di lavori debba rispondere del reato di lesioni colpose cagionate a terzi, avendo consentito l’abbandono, in maniera incontrollata, di materiali idonei a determinare la caduta di terzi sugli stessi.


E’ noto che in relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell’appaltatore.

Tuttavia, nell’articolata disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 494 del 1996 e nel T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) il committente è stato pienamente coinvolto nell’attuazione delle misure di sicurezza.

Pertanto, sarà lui a dover rispondere, e non l’appaltatore, per la mancata vigilanza sulla messa in sicurezza dei luoghi in cui si svolgono i lavori e dell’eventuale danno cagionato a terzi in ragione di tale comportamento omissivo.

Autore: Giacomo Belisario