Introduciamo oggi un nuovo commento per la sentenza ‘Liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa. Criterio del triplo della pensione sociale.’
La sentenza
La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con ordinanza n. 17690 del 25.08.2020 ha stabilito il seguente principio di diritto:
“Quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, anche se patito in conseguenza di errata prestazione sanitaria da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, anche in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale pure nel caso in cui sia accertato che la vittima, come nell’ipotesi di un libero professionista prima o immediatamente all’inizio della sua attività, al momento del sinistro percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato”.
Ne discende che ove si dimostri che il soggetto danneggiato da attività sanitaria svolgesse o avrebbe presumibilmente svolto un’attività produttiva di reddito non si applicherà l’automatismo risarcitorio previsto dall’art. 4 della L. 39/1977, norma dettata per il settore della responsabilità civile degli autoveicoli, ma dovrà applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale derivato.
Nel caso di specie si trattava di un professionista all’inizio del suo percorso lavorativo che, per i guadagni sporadici e saltuari e per comune esperienza, si riteneva dovesse paragonarsi ad un disoccupato.
Nonostante ciò, data l’impossibilità di fornire una prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, la Cassazione stabiliva che si dovesse applicare il suddetto criterio equitativo del triplo della pensione sociale.
Autore: Giacomo Belisario
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