Il danneggiato, oltre al pregiudizio arrecato dal fatto illecito, non può ottenere anche un vantaggio in termini patrimoniali. In tal caso, dall’ammontare del risarcimento, verrà decurtato il corrispondente vantaggio ottenuto (cd. compensatio lucri cum damno).
Con quattro sentenze del 22.05.2018 (nn. 12564, 12565, 12566, 12567), le Sezioni Unite hanno ribadito l’applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, indicando gli importi che potranno essere ricompresi nella liquidazione del danno.
Ebbene, se ad esempio il conducente di un veicolo subisce lesioni a seguito di sinistro stradale e lo stesso possiede una polizza infortuni, dal risarcimento del danno che potrà essere erogato da parte dell’assicurazione, dovrà essere decurtata la somma ottenuta a titolo di indennizzo in virtù della polizza infortuni stipulata, poiché l’obbligazione indennitaria non può essere sovrapposta a quella da fatto illecito.
Al contrario invece, un’assicurazione sulla vita, avendo una funzione differente dal risarcimento del danno, potrà cumularsi con il risarcimento. Ancora, una rendita Inail da inabilità permanente, avendo funzione risarcitoria per il danneggiato, potrà essere decurtata dall’importo del risarcimento; al contrario la pensione di reversibilità nei confronti del sopravvissuto a seguito della morte del parente, non essendo collegata in alcun modo al risarcimento del danno, ed essendo completamente scollegata dalla tematica del risarcimento del danno, non potrà essere defalcata dall’importo del risarcimento.
Esemplificando, se a seguito di incidente stradale il danneggiato avesse diritto, sulla base delle Tabelle per i danni micropermanenti ad un risarcimento del danno pari ad euro 10.000,00 e l’assicurazione abbia già liquidato euro 2.000,00 a titolo di indennizzo, la somma che si potrà ottenere dall’Assicurazione sarà pari ad euro 8.000,00.
Al contrario, se l’incidente stradale avesse determinato la morte del marito, la moglie sopravvissuta avrà diritto sia alla pensione di reversibilità, sia al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, in quanto i relativi importi derivano da titoli eventi funzioni differenti tra loro.
Autore: Giacomo Belisario

