La Cass. pen. Sez. VI, con sentenza n. 1582 del 26.11.2020 ha stabilito che “Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto “mobbing”) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, sia cioè caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia.”
Il mobbing, in generale, è definito come quell’insieme di comportamenti mediante il quale il datore di lavoro vessa i propri dipendenti per mezzo di disparate condotte perpetrate nel tempo.
In sede civile l’art. 2087 c.c. sancisce che il datore di lavoro deve “adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori” e, in mancanza di ciò, può delinearsi sia un danno patrimoniale, sia un danno biologico in capo al datore di lavoro.
Quando, tuttavia, il mobbing può determinare il configurarsi di una fattispecie penalmente rilevante?
Nel nostro ordinamento non esiste il reato di mobbing; tuttavia, i fatti di mobbing sono stati enucleati di volta in volta dalla giurisprudenza all’interno dei reati di minaccia, violenza privata, violenza sessuale o molestia, quando le condotte vessatorie determinavano fatti tassativamente previsti in tali fattispecie.
Quando invece i comportamenti vessatori non sfociano nel compimento dei suddetti reati, la giurisprudenza ritiene che detti comportamenti debbano ricomprendersi all’interno della fattispecie di maltrattamenti in famiglia. Tuttavia, e la sentenza di novembre 2020 ne è una conferma, al fine della configurazione di tale reato, è necessario che le condotte di maltrattamenti si siano svolte in contesti di lavoro di dimensioni ridotte, che fanno ritenere che il rapporto che lega datore di lavoro e lavoratore sia talmente intenso e abituale che determini una sorta di soggezione di una parte nei confronti dell’altra.
Ebbene, la Cassazione, nel caso prospettatole, ha giustamente ritenuto insussistente il reato di maltrattamenti, in quanto tra le parti vi erano solo relazioni amicali e di sostegno nello studio, con episodi verificatisi saltuariamente in un arco di quasi trent’anni.
Autore: Giacomo Belisario

