Ha stabilito la Cass. Pen. sez. III, con Sent. n. 15010 del 5 aprile 2019, che nei rapporti sessuali tra maggiorenni, il consenso allo svolgimento degli stessi deve perdurare nel corso dell’intero rapporto. Dunque integrerà il reato di cui all’art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) la circostanza nella quale il consenso esista inizialmente, ma nel corso della congiunzione carnale venga meno e vi sia una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, a voler continuare il rapporto da parte della vittima.
Nel caso in esame, il Giudice di prime cure aveva assolto l’imputato dal reato di violenza sessuale poiché, analizzando i comportamenti della vittima successivi al rapporto sessuale con la parte civile (ovvero il farsi riaccompagnare a casa in autovettura dal violentatore), aveva ritenuto che gli stessi non fossero compatibili con un dissenso al rapporto sessuale, dichiarando altresì che le ricostruzioni della vittima non fossero attendibili.
La Corte d’Appello riformava la sentenza in senso favorevole alla vittima.
Avverso tale sentenza ricorreva l’imputato lamentando, tra gli altri motivi, che comunque non vi fossero segni di lesioni sul corpo della vittima, che la vittima di violenza non fosse attendibile e che il consenso sussistesse.
Come sopra ribadito, la Cassazione rigettava il ricorso dell’imputato.
Ebbene, la Suprema Corte ha ben precisato che è la mancanza di consenso a caratterizzare il reato previsto e punito dall’art. 609 bis c.p. e non il compimento di atti lesivi e violenti sul corpo della vittima.
E’ stato inoltre chiarito che in merito all’attendibilità o meno delle dichiarazioni della vittima di reato è normale che in fattispecie del genere tutto ruoti sulla base di due versioni contrapposte e tra loro discordanti (ossia violentatore e violentata), tuttavia andrà analizzata attentamente l’attendibilità intrinseca dei racconti, in modo da capire se la vittima di reato stia mentendo o meno.
Autore: Giacomo Belisario

