la-responsabilità-dei-genitori-per-i-danni-causati-dai-figli-minori-neminem-laedere

La responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minori

La responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minori, ai sensi dell’art. 2048 c.c., è una responsabilità per fatto altrui fondata sul concetto di colpa presunta, che può essere vinta se i genitori riescono a provare di non aver potuto impedire il fatto commesso dal minore e dunque, nello specifico, sia di aver educato il proprio figlio con adeguatezza, sia di aver vigilato sullo stesso in modo da impedire la realizzazione di fatti comportanti una responsabilità civile dello stesso.


Chiaro è che il genitore non può perennemente tenere d’occhio tutte le azioni del proprio figlio: la vigilanza infatti si concretizza nel sorvegliarlo attentamente negandogli di intraprendere azioni illecite. Ad esempio, il genitore non può rispondere se il figlio, regolarmente abilitato a guidare un ciclomotore, investe un pedone.

Può però rispondere se il figlio commette i medesimi fatti senza essere in possesso di patentino, inoltre, nel momento in cui il minore è sottoposto all’attenzione degli insegnanti non è possibile invocare la responsabilità dei genitori, ricadendo la responsabilità di fatti illeciti commessi dal minore sugli insegnanti stessi.


Va peraltro aggiunto che le stesse caratteristiche di svolgimento del fatto possono dimostrare l’estraneità della colpa dei genitori: infatti, se il fatto illecito risulta posto in essere accidentalmente dal minore, ad esempio nel caso in cui il minore in montagna travolga un terzo con gli sci per sua imprudenza, dello stesso non potranno rispondere i genitori.


Infine, il genitore sarà responsabile dei fatti del minore solo se questo conviva con lui: infatti la convivenza è essenziale per porre in essere la sorveglianza, altrimenti verrebbe meno la ratio responsabilità di cui all’art. 2048 c.c.. Anche i genitori adottanti saranno sottoposti alla stessa responsabilità di cui all’art. 2048 c.c.