Cass. civ. Sez. III Ord., 08/04/2020, n. 7748 ha stabilito che “In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno “iure proprio” subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d’animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto”.
Nel caso di specie la Cassazione ha dunque ritenuto che i danni che i parenti della vittima di un sinistro stradale soffrono in relazione a questo sono comunque diretti, seppur secondari, in quanto arrecano una lesione direttamente discendente dal fatto illecito ma coinvolgente vittime secondarie, che può determinare “sia una sofferenza d’animo, sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita” e che può essere provato mediante presunzioni senza fornire la prova di un tale sconvolgimento delle abitudini di vita.
E dunque “il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo”.
Pertanto, non è necessario che i prossimi congiunti subiscano effettivamente uno “sconvolgimento delle abitudini di vita” in quanto la morte di un congiunto può determinare sia una vera e propria perdita di salute (danno biologico), sia una sofferenza d’animo (danno morale) senza necessità di fornire una prova particolarmente gravosa.
Autore: Giacomo Belisario

